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Regime di gestione per il periodo 1 luglio 1959-31 dicembre 1959 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1 luglio 1959-31 dicembre 1959.

2. Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina, mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Art. 3

1. La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351.

Art. 4

1. Alle predette Societa' sara' corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1 luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di lire 7,5 miliardi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1959.

2. Detta somma di lire 7,5 miliardi sara' ripartita tra le Societa' di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

Art. 5

1. All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA