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Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

Testo vigente

Titolo I. Definizione e compiti dell'azienda nazionale autonoma delle strade

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).

Art. 2

1. All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

  2. b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade sia direttamente che in concessione, nonche' realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento del a rete delle strade, delle autostrade statali e della relativo segnaletica

  3. c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

  4. d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;

  5. e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;

  6. f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade.

  7. g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;

  8. h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g).

Art. 3

1. Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

2. I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali.

3. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4

1. I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

2. Nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potra' assumere, d'intesa, con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.

3. Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennita' prevista dal secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, e' conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. E' soppresso il contributo previsto dall'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.

4. Resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali indicati nei precedenti commi; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della A.N.A.S. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

Art. 5

1. Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

2. La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. puo' essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali puo' essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.

3. La concessione e' disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.

Titolo II. Organi dell'a.n.a.s.

Capo I. Organi centrali

Art. 6

1. Il Ministro per i lavori pubblici e' Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.

2. In caso di Impedimento, il Ministro e' sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.

3. Sono organi centrali dell'Azienda:

  1. 1) il Consiglio di amministrazione;

  2. 2) il Comitato tecnico-amministrativo;

  3. 3) il direttore generale.

Art. 7

1. Il direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovraintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.

2. Spetta altresi' al direttore generale:

  1. a) approvare contratti ed autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo o del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

  2. b) promuovere liti attive quando il valore dello oggetto non superi lire 10 milioni;

  3. c) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando cio' che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona non superi lire 5 milioni;

  4. d) autorizzare le concessioni riguardanti il patrimonio e la tutela stradale;

  5. e) approvare le convenzioni che vengono stipulate fra l'Azienda e altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

  6. f) approvare gli aumenti periodici di stipendio del personale;

  7. g) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro;

  8. h) disporre le verifiche periodiche di cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni per qualunque ufficio, centrale e periferico, dell'Azienda a mezzo degli organi preposti al servizio di ragioneria ed a quello amministrativo dell'Azienda stessa.

3. Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione sullo andamento dell'Azienda durante il precedente esercizio finanziario.

Art. 8

1. La Direzione generale si articola nei seguenti servizi:

  1. a) servizio amministrativo;

  2. b) servizio tecnico;

  3. c) servizio ispettivo tecnico dei lavori;

  4. d) servizio di ragioneria.

2. La ripartizione interna dei servizi e la competenza dei rispettivi uffici sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 9

1. Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita le funzioni di capo del personale.

2. Il direttore del servizio tecnico dirige il servizio stesso e coordina l'attivita' degli Ispettorati tecnici che attendono agli studi, alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli adempimenti d'ordine tecnico che non riguardano direttamente la gestione dei lavori.

3. Il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti i lavori che sono nella competenza dell'A.N.A.S. e coordina le attivita' degli ispettorati di zona.

Art. 10

1. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed e' composto:

  1. a) dal direttore generale dell'Azienda;

  2. b) dal direttore del servizio amministrativo;

  3. c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

  4. d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici;

  5. e) dal direttore capo di ragioneria;

  6. f) da due consiglieri di Stato;

  7. g) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

  8. h) da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;

  9. i) da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

  10. l) da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo;

  11. m) da un esperto in materia economico-finanziaria designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

  12. n) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

  13. o) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;

  14. p) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

  15. q) da un rappresentante dell'Automobile Club italiano;

  16. r) da un rappresentante del Touring Club italiano;

  17. s) da un esperto mi materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazionale, piu' rappresentativa fra ingegneri e architetti italiani;

  18. t) da un professore ordinario delle Facolta' di ingegneria o Politecnici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione:

  19. u) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti.

2. Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.

3. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i capi dei servizi competenti.

4. Possono essere anche invitati alle adunanze, per lo esami di determinati affari gli ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non facenti parte del Consiglio, nonche' esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, anche se estranei all'Amministrazione.

5. I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.
Parimenti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore al direttore di sezione, perche' possa sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di impedimento del medesimo.

Art. 11

1. Le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.