Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
"La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente".
Art. 2
1. Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA