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Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina sociale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.

2. Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Art. 2

1. L'istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.

2. Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attivita', l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Universita' ed altre istituzioni scientifiche e culturali.

Art. 3

1. Sono organi dell'Istituto:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio di amministrazione;

  3. 3) la Giunta esecutiva

  4. 4) il Collegio dei sindaci.

Art. 4

1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita'. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

2. Il presidente puo' in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati cono decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita':

  1. 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanita'

  2. 2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

  3. 3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

  4. 4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

  5. 5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

2. Il Consiglio di amministrazione;

  1. a) fissa le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto:

  2. b) delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonche' sul conto consuntivo;

  3. c) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

  4. d) delibera sul regolamento organico del personale;

  5. e) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.

Art. 6

1. La Giunta esecutiva e' composta:

  1. a) dal presidente;

  2. b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui ai n. 1) dell'articolo 5;

  3. c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5;

  4. d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5;

  5. e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5;

  6. f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5.

2. La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.

Art. 7

1. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della meta' piu' uno dei componenti.

2. Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8

1. Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9

1. Le funzioni di sindaci dell'istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, e da tre funzionari rispettivamente designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e del tesoro.

2. Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, e' nominato un supplente.

3. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanita' ed i suoi componenti durano in carica, per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione.

4. I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta, esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 10

1. L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro.

Art. 11

1. Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita' e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita' di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'istituto medesimo.