Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.
Art. 2
1. Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro per le finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA