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Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Convitto nazionale di Aosta e' autorizzato a contrarre un mutuo di lire 320 milioni, estinguibile in dieci anni, con Istituti di credito allo scopo di provvedere alla ricostruzione dell'edificio nel quale ha sede.

2. Per l'ammortamento del mutuo previsto dal comma precedente e' concesso al Convitto nazionale di Aosta un contributo straordinario di lire 46.100.000, per ciascun esercizio, dal 1960-61 al 1969-70, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2

1. Alla esecuzione dei lavori da parte del Convitto nazionale di Aosta si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

2. Il progetto dei lavori e' approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Art. 3

1. Alla spesa di lire 46.100.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA