Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri e' corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennita' di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.
2. Qualora l'indennita' di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla conversione in lire italiane dell'indennita' stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.
3. L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.
Art. 2
1. L'assegno previsto dall'articolo 1 compete altresi' al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, e' soppresso.
Art. 4
1. All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA