Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA