Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla legge 2 aprile 1958, n. 332, sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi.
2. Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, e' sostituito dal seguente:
"a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60".
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 e' abrogato.
Art. 2
1. Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della, provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
g) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
h) il rettore dell'Universita', statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento.
Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.
Il presidente ha, la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.
I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.
Il Consiglio di amministrazione puo' costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento ed iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio".
Art. 3
1. Il testo della lettera b) del primo comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"b) la nomina, lo stato e il trattamento economico del personale dipendente - compreso il direttore con l'osservanza delle modalita' previste dal regolamento organico di cui all'articolo 8".
Il testo della lettera d) del primo comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"d) la scelta della Banca di interesse nazionale o della Cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'Ente e l'approvazione della convenzione relativa".
Il testo del terzo e quarto comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e, in ogni caso, entro aprile per la deliberazione del conto consuntivo ed entro novembre per la deliberazione del bilancio preventivo.
In via straordinaria, il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza con la presenza di almeno sei membri in carica in prima convocazione e di quattro membri in carica in seconda convocazione".
Art. 4
1. Il testo del primo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di promuovere l'attivita', scientifica, tecnica e didattica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini e con l'attivita' scolastica, e' costituito un Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo".
Art. 5
1. Il testo dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"La direzione dei servizi e delle attivita' del Museo e affidata ad un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale puo' scegliere anche uno dei propri membri.
Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Mistero della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione dell'Ente, non piu' di tre impiegati appartenenti ai ruoli direttivi del personale dipendente, dei quali uno con qualifica non inferiore a ispettore generale e due con qualifica, non superiore a direttore di divisione.
Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ad essi non si applica la, disposizione del terzo comma dell'articolo 57 del decreto medesimo.
Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso".
Art. 6
1. Il testo dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica, "Leonardo da Vinci" di beni immobili o la accettazione di donazioni, eredita' o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari.
La relativa autorizzazione e' concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente".
Art. 7
1. Il testo del primo comma dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge".
Art. 8
1. Alla spesa di lire 65.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per lo esercizio successivo, con riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA