Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e' fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso, ed e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate semestrali anticipate.
Art. 2
1. Alla spesa di lire 5 miliardi derivante dalla presente legge nell'esercizio 1959-60 verra' fatto fronte mediante riduzione di un corrispondente importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
2. Alla spesa di lire 5 miliardi a carico dell'esercizio 1960-61 si provvedera' mediante riduzione di un eguale importo del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA