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Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV della Convenzione stessa.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate esclusivamente al naviglio militare per i quali la relativa spesa fara' carico alle dotazioni del capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI - ANDREOTTI - ZACCAGNINI - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA