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Stato giuridico degli operai dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Iscrizione a ruolo

1. Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2 Classificazione

1. Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

2. Essi sono classificati come segue:

3. Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

4. 1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;

5. 2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;

6. 3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

7. 4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica;2 5ª categoria (coefficiente 139):

  1. A) LETTERA ABROGATA L. 28 MARZO 1962, N. 143;1

  2. B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;2

8. 6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Art. 3 Ruolo e foglio matricolare

1. Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

2. Per ogni operaio e' tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio e' assegnato.

Art. 4 Ruoli organici

1. La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione e' fissata per legge.

2. In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna, Amministrazione puo' essere aumentata lino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5 Nomina ad operaio

1. La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da effettuare:

  1. 1) mediante prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;

  2. 2) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

2. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto del prescritti requisiti e con decreto motivato del Ministro.

3. I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

4. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico relativo al periodo di prova.

5. Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

6. I casi di esenzione dal periodo di prova sono stabiliti dal regolamento.

7. L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 6 Nullita' dei provvedimenti di assunzione

1. L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilita' personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

Art. 7 Requisiti generali per l'assunzione

1. Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:

  1. 1) cittadinanza italiana;

  2. 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 50. Gli ordinamenti delle singolo Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, in rapporto a particolari esigenze del lavoro, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non puo', in ogni caso, oltrepassare gli anni 22;

  3. 3) buona condotta;

  4. 4) Idoneita' fisica al lavoro e al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti dello singole Amministrazioni.

2. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

3. Per l'ammissione a particolari qualifiche di mestiere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso possono prescrivere altri requisiti.

4. Gli aspiranti alla nomina ad operaio devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere.

5. Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

6. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel decreto che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8 Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni

1. La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro.

2. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Art. 9 Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore

1. La nomina a capo operaio e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".

2. Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'articolo 5.

3. A parita' di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

4. Nel concorsi per le categorie 3ª e 4ª la meta' dei posti e' riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

5. In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dello avanzamento.

6. L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dalla Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneita', e' dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

7. All'operaio apprendista cosi' dispensato spetta una indennita' pari ad una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Art. 10 Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti

1. Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.

Art. 11 Promessa solenne e giuramento

1. L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare, davanti al direttore dello stabilimento o al capo dell'ufficio, ovvero ad un loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

2. All'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento, con le modalita' di cui al primo comma, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

3. La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio a categoria superiore o ad altra Amministrazione, oppure in seguito a nomina in una delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

4. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina,.