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Concessione di un contributo annuo alla Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri" allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2

1. All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SOGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA