Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 625.090.000, quale controvalore di dollari U.S.A. un milione, per il rimborso della quota dovuta dal Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.
Art. 2
1. All'onere di lire 625.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA