Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):
a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;
b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle Convenzioni stesse.
Art. 3
1. Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvedera', all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La gestione del Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti resta affidata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche, fino all'attuazione di un nuovo ordinamento amministrativo del Servizio stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA