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Riconoscimento di diritti ai cittadini gia' deportati ed internati dal nemico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini gia' deputati o interinati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

Art. 2

1. Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2, della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita' incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento o ad opera, del nemico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA