Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonche' istituzione di nuovi uffici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze - Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui ai quadri D-10, C-28, F 2°-48-b, P. A. 68-b, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2, della presente legge.
Art. 2
1. Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922.
2. E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza.
Art. 3
1. Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella B) e' conferito agli impiegati, appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che gia' prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:
a) titolo di studio;
b) anzianita' di servizio nel ruolo di appartenenza;
c) anzianita' del servizio prestato presso i Laboratori chimici.
2. Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'inquadramento nel ruolo della carriera, esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 4
1. La promozione a commesso tecnico capo nella carriera del personale ausiliario dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai commessi tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.
Art. 5
1. L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, e' modificata come segue:
Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato.
Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Art. 6
1. In sede di prima applicazione della presente legge puo' essere riservato, in occasione del primi pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962 sono ammessi a partecipare a detto concorso, purche' in possesso del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente. Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso e' subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Art. 7
1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con il maggior gettito dell'entrata proveniente dall'aumento, nella, misura di cinque volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffe', sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine.
Art. 8
1. I nuovi diritti risultanti dall'aumento di cui allo articolo precedente si applicano a decorrere dall'anno 1961. -
Art. 9
1. Per le licenze gia' rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
1. L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza, del diritto di licenza, e' punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.
Art. 11
1. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA