Modificazione dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:
2. L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".
Art. 2
1. Le somme affluite dal conto corrente postale numero 1-30696, intestato alla Direzione generale della finanza locale, al conto corrente speciale di Tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, intestato al Ministro per le finanze, sono acquisite al bilancio di entrata dello Stato.
2. Con decreti del Ministro per le finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvedera', al prelevamento ed al versamento delle suddette somme al bilancio di entrata dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA