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Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-1953 e successivi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA