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Stanziamento di lire 40.800.000 per il completamento dei lavori di ricostruzione delle tramvie urbane di Torino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il completamento della ricostruzione delle tramvie urbane di Torino e' autorizzata la spesa di lire 40.800.000 (quarantamilioniottocentomila) a carico del bilancio del Ministero dei trasporti.

Art. 2

1. Al predetto onere di lire 40.800.000 (quarantamilioniottocentomila) si provvedera' a carico dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' ratto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA