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Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61, ed a fissare le relative modalita'.

Art. 2

1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura, massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli oli di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidita'.

Art. 3

1. Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si fa fronte:

  1. 1) riducendo rispettivamente di lire 30 milioni, 25 milioni, 50 milioni, 45 milioni, 40 milioni, 30 milioni e 60 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa ordinaria: 17, 48, 52, 59, 91, 92 e 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61;

  2. 2) riducendo rispettivamente di lire 100 milioni, 50 milioni, 50 milioni, 200 milioni, 80 milioni e 40 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa straordinaria: 126, 127, 142, 156, 166 e 171 del detto stato di previsione, con corrispondenti riduzioni delle relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA