Declassifica da opere idrauliche di seconda categoria degli argini e delle sponde di un tronco del canale Naviglio nel territorio del comune di Colorno e dichiarazione di opere idrauliche di seconda categoria degli argini e delle sponde di un tronco del canale Fossetta Alta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono declassati da opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del canale Naviglio - di cui al n. 45 della tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 - nel tronco compreso tra la chiavica a valle del Molino dell'Aranciata e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma).
Art. 2
1. Gli argini e le sponde del canale Fossetta Alta nel tronco compreso tra la chiavica valle del Molino dell'Aranciaia e l'impianto di sollevamento del Travacone, nel territorio del comune di Colorno (Parma) sono dichiarati opere idrauliche di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.
2. Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nella spesa per le dette opere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA