Conferimento di n. 600 "Stelle al merito del lavoro" in occasione della celebrazione del Centenario dell'Unita' Nazionale
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta alle decorazioni della Stella al merito, del lavoro, da conferirsi annualmente nel numero previsto dall'articolo 5, 1° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'anno 1561 saranno conferite n. 680 altre decorazioni.
2. Le decorazioni straordinarie di cui al, precedente comma possono essere concesse anche ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese esercitate dallo Stato o dagli Enti pubblici, per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della citata, legge.
Art. 2
1. In deroga all'articolo 5, 2° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'anno 1961 le decorazioni ordinarie e straordinarie sono conferite nel giorno dell'apertura, in Torino, delle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unita' d'Italia.
Art. 3
1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, sono applicate alla concessione delle decorazioni le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbliga a chiunque spetti e di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA