1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento.1
1. Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente e' punito con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni.1
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - GIARDINA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA