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Proroga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che converte in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1960, numero 1453, convertito in legge con legge 26 dicembre 1960, n. 1735, e' cosi' modificato:
"Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 30 giugno 1961, e' sospeso fino al 30 giugno 1961.
E' parimenti sospeso fino al 30 giugno 1961 il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 30 giugno 1961, e pagabili da debitori residenti nei comuni medesimi".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA