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Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di cui al quadro C/27 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e', a decorrere dal 1 gennaio 1961, modificato come appresso:
Ragionieri capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10 Ragionieri principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 39 Primi ragionieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 53 Ragionieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 74 Ragionieri aggiunti e Vice ragionieri . . . . . . . . . . . . . N. 94
N. 270

Art. 2

1. All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA