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Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

2. La Commissione e' composta di quindici senatori e di quindici deputati scelti, rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

3. Il presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2

1. La Commissione dovra' accertare se nella scelta del terreno, nel suo acquisto, negli incarichi per la redazione dei progetti, nella scelta dei progetti e nelle loro modifiche, nelle assegnazioni e aggiudicazioni della costruzione di opere, delle forniture e dei servizi, nella esecuzione e nei controlli dei lavori, nelle perizie suppletive, nelle liquidazioni e in ogni altra attivita' direttamente o indirettamente collegata con la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, gli organi politici e amministrativi dello Stato, sia centrali che periferici, abbiano commesso irregolarita' o ne abbiano avuto conoscenza, e, in quest'ultimo caso, accertare quali misure abbiano adottato per eliminare e colpirne i responsabili.

Art. 3

1. La relazione sara' presentata al Senato ed alla Camera entro il 30 giugno 1961.

Art. 4

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA