Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della, presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA