Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, e' affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, in quale la esercitera' con le stesse modalita' e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e' modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro del lavoro e della, previdenza sociale;
c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
Art. 3
1. A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima, parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, e' trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entrera' in vigore con decorrenza dal 1 luglio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA