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Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo: la prima sotto la data del 1 gennaio 1961, la seconda sotto la data del 10 luglio 1961.

2. Per l'iscrizione dei generali di brigata dei carabinieri in servizio permanente effettivo nel quadro di avanzamento a generale di divisione per l'anno 1960 si osservano le disposizioni degli articoli 30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

3. Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi si formeranno nell'organico del grado di generale di divisione dell'Arma saranno riassorbite: la prima mediante il collocamento in soprannumero all'organico di un generale di divisione dell'Arma stessa sotto la data del 31 dicembre 1961 con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; l'altra con la prima vacanza che si formera' nell'anno 1962 nel grado di generale di divisione dell'Arma.

Art. 2

1. All'onere di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a, carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA