Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).
2. Tale somma da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, e' assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttivita', istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 sara' provveduto come segue:
1) per lire 100 milioni a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (capitolo 538) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
2) per lire 50, milioni mediante corrispondente prelevamento della quota interessi del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
Art. 3
1. Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari e' assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.
2. Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvedera' mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
3. Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1961
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA