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Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA -
la seguente legge:

Art. unico

1. Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonche' per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA