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Aumento della indennita' annua agli aiutanti di battaglia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La misura dell'indennita' annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia, dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n: 353, e' elevata a lire 70.000.

Art. 2

1. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

1. All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 31 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA