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Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

Capo I. Indennita' di missione e di trasferimento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Salvo quanto disposto nei comuni e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

2. Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento Stato, una indennita' forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per ogni giorno.

3. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.

4. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente comma secondo, e' corrisposta questa ultima indennita'.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi.

6. Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 2

1. Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3

1. Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio, nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:
Fra Fra
le ore 6 le ore 22 e le 22 e le 6 lire lire
Agenti tecnici superiori, agenti
tecnici di prima e seconda
classe, capi operai ed operai
permanenti e temporanei di
prima categoria............................. 120 250
Rimanente personale........................... 105 225
Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.
Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo.
Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

Art. 4

1. Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro.

2. Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

3. Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

4. Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sui prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

5. La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'.

6. Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

Art. 5

1. Ai fini della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 6

1. L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza.

2. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione, dedotta la somma, liquidata dall'autorita' giudiziaria.

Capo II. Indennita' per servizio straordinario

Art. 7

1. E' considerato straordinario e da' luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

2. Nei giorni di orario ridotto, la cui durata e' stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in piu', al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, puo' disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

3. Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in piu' giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 8

1. Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

2. E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 9

1. Per ciascuna ora di lavoro straordinario e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura e' data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.

2. Tale compenso orario e' aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreche' non si tratti di lavoro compensativo.

Art. 10

1. L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

2. Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.

Art. 11

1. Non potranno compiersi mensilmente piu' di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

  1. a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e percio' eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;

  2. b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

  3. c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero.

2. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a novantasei.