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Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, e' autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonche' per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.

Art. 2

1. L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'Azienda delle ferrovie dello Stato fara' fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 "Spese diverse" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SPATARO TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA