Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni regionali della Sardegna, che avranno luogo il 18 e 19 giugno 1961.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA