Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.
Art. 2
1. All'Ente, nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' concesso per esigenze eccezionali relative all'esercizio 1960-61 un contributo straordinario di lire 700 milioni.
Art. 3
1. E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la concessione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti che provvedono all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei sordomuti bisognosi, da utilizzare per gli scopi che saranno indicati dal Ministero medesimo.
2. Il Ministero dell'interno provvede al controllo sull'impiego delle sovvenzioni concesse.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA