diritto.io

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

2. Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.

Art. 2

1. Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalita' stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuita', e' classificato nelle seguenti categorie, cosi' raggruppate:

  1. 1) gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicita' turistica;

  2. 2) gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;

  3. 3) gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.

Art. 3

1. Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e' accertato dall'Amministrazione.

Art. 4

1. I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.

2. La retribuzione, distintamente per gruppo, e' stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

Art. 5

1. Il personale a contratto e' assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.

2. L'assunzione in servizio e' fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale puo' essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, puo' essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

  1. a) scarso rendimento;

  2. b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

  3. e) gravi motivi disciplinari;

  4. d) abbandono del servizio.

3. Il licenziamento puo' anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneita' alle mansioni.

Art. 6

1. Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, e' disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

2. Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

Art. 7

1. Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata da una mensilita' della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

2. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed e' ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

3. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

Art. 8

1. Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalita', il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante sono, altresi', riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonche' quelle contenute in apposito disciplinare da emanare da la Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano e disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purche' non incompatibili con la presente legge.

Art. 10

1. Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.

2. Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.

Art. 11

1. Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento.2