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Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio 1960-61, con le disponibilita' del capitolo n. 279 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - PELLA - TAVIANI RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA