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Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) effettuato in Roma il 30 luglio 1959

Testo vigente

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

1. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 206, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA