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Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Testo vigente

Titolo I. Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:

  1. a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente e ai rischi indicati ai numeri 19,2),3),5) e 6) dell'articolo 3:

  2. b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazioni, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;

  3. c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura.

2. Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa e' limitata alla quota di partecipazione italiana.

3. La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non puo' superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo estero. La durata della garanzia di cui alla lettera e) del comma precedente non puo' superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

4. Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

5. L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

Art. 2

1. I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 3

1. Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

  1. 1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

  2. 2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

  3. 3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

  4. 4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

  5. 5) difficolta', di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;

  6. 6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire:

  7. 7) strumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui allo ultimo comma dell'articolo 5.

2. La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

3. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

Art. 4

1. La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.

2. La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane.

3. I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5

1. La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

2. La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non puo' superare il 65 per cento del loro valore.

3. La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

4. Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

5. Per la garanzia, relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 6

1. Il sinistro e' costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il sinistro e', altresi', costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonche' dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

3. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

4. Nel casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

5. Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

6. Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

7. Nei casi di cui ad n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

Art. 7

1. I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalita' e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

2. Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali e' stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

Art. 8

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

2. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per della legge 22 dicembre 1953, n. 985, modificata, dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198 9.

Art. 9

1. Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:

  1. 1) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

  2. 2) un rappresentante del Ministero del bilancio;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

  4. 4) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

  5. 5) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

  6. 6) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

  7. 7) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali:

  8. 8) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

  9. 9) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;

  10. 10) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  11. 11) un rappresentante della Corte dei conti;

  12. 12) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

  13. 13) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

  14. 14) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

  15. 15) un rappresentante delle imprese private di assicurazione.

  16. 16) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

2. Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio.

4. Con le stesse norme sono nominati il presidente e il vice presidente del Comitato.

5. Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

  1. a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

  2. b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

  3. c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si e' effettivamente verificato.

6. Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

7. Il Comitato puo' esaminare i requisiti di ammissibilita' all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto, di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

8. Il Comitato puo' affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui ai comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformita' alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

9. Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive al termini dell'articolo 11, sono definitive.1a

Art. 10

1. La concessione della garanzia statale puo' essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

Art. 11

1. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.