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Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le operazioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, ed i relativi contratti, sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2

1. Il prezzo di cessione per quintale-grado della barbabietole da zucchero di raccolto 1961, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, e' fissato in lire 55,8429.
Qualora la polarizzazione media: generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,20 il prezzo per grado polarimetrico sara' uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
Polarizzazione | Percentuale || Polarizzazione | Percentuale
media generale | di resa || media generale | di resa
di tutte | corrispondente || di tutte | corrispondente
le fabbriche | || le fabbriche |
---------------------------------------------------------------------
| || |
13,20 | 0,7576 || 15,40 | 0,7796
13,30 | 0,7586 || 15,50 | 0,7806
13,40 | 0,7596 || 15,60 | 0,7816
13,50 | 0,7606 || 15,70 | 0,7826
13,60 | 0,7616 || 15,80 | 0,7836
13,70 | 0,7626 || 15,90 | 0,7846
13,80 | 0,7636 || 16 - | 0,7856
13,90 | 0,7646 || 16.10 | 0,7866
14 - | 0,7656 || 16,20 | 0,7876
14,10 | 0,7666 || 16,30 | 0,7886
14,20 | 0,7676 || 16,40 | 0,7896
14,30 | 0,7686 || 16,50 | 0,7906
14,40 | 0,7696 || 16,60 | 0,7916
14,50 | 0,7706 || 16,70 | 0,7926
14,60 | 0,7716 || 16,80 | 0,7936
14,70 | 0,7726 || 16,90 | 0,7946
14,80 | 0,7736 || 17 - | 0,7956
14,90 | 0,7746 || 17,10 | 0,7966
15 - | 0,7756 || 17,20 | 0,7976
15,10 | 0,7766 || 17,30 | 0,7986
15,20 | 0,7776 || 17,40 | 0,7996
15,30 | 0,7786 || 17,50 | 0,8006
| || |

2. L'importo dovuto dalle societa' saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, e' costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali grado consegnati dai coltivatori medesimi.

Art. 3

1. La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la, lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media, generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalita' in vigore nelle precedenti campagne, tra le societa' saccarifere e i coltivatori interessati.

2. Per le consegne ed i ricevimenti restano in vigore le modalita' delle precedenti campagne.

3. Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle societa' saccarifere interessate.

Art. 4

1. Le societa' saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio:

  1. a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio:

L. 24 - per il 1° chilometro; " 2 - " 2° " " 2 - " 3° " " 3 - " 4° " " 4 - " 5° " " 3,80 " 6° " " 3 - " 7° " " 4,40 ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso; " 3,30 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso; " 2,20 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 20° incluso; nessun compenso per i chilometri oltre il 20°;

  1. b) per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde:

L. 10 - per il 1° chilometro; " 5 - " 2° " " 3 - " 3° " " 4 - " 4° " " 4,40 " 5° " " 3,50 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso; " 2,65 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;

nessun compenso per i chilometri oltre il 15°.

2. Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza dev'essere commisurata al piu' breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio.
Le societa' saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori meta' delle spese di scarico delle barbabietole nei propri silos oppure, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, su vagone, barca o camion, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi.
Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle societa' saccarifere lire 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle societa' medesime anteriormente alla compagnia 1960.

Art. 5

1. Nel corso della consegna delle barbabietole le societa' saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori presso lo zuccherificio o la banca scelta di come accordo, un acconto nella misura di lire 50 per grado polarimetrico sulle barbabietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro, compreso per le sovvenzioni in denaro, l'interesse annuo del 6 per cento.

2. I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili entro il 31 dicembre 1961. Alla stessa data la societa' saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.

3. La societa' saccarifera deve inoltre pagare al coltivatore interessato il saldo a lui spettante non oltre il 31 marzo 1962.

4. Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulle somme dovute dalla societa' saccarifera.

Art. 6

1. Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.

2. Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.

3. Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziche' polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, e' consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

4. Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche, ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazioni delle barbabietole.

5. Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilita' di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la societa' saccarifera interessata deve, a sua scelta:

  1. a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;

  2. b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitative che il coltivatore e' tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla, fine della lavorazione delle barbabietole;

  3. c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;

  4. d) e consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

6. Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo, delle polpe viene determinato, riferirlo ai polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.

Art. 7

1. E' nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 8

1. La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA