Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
2. Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.
3. Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e confermare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Art. 2
1. I militari di truppa si distinguono in:
a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;
b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
c) appuntati, guardie scelte e, guardie in congedo;
d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto;
2. E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorita' competenti a concedere la rafferma.
3. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Art. 3
1. I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dello articolo 2 e quelli richiamati, a norma dell'articolo 37 sono considerati ogni momento in attivita' di servizio.
2. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.
3. I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.
Art. 4
1. Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi ed uffici.
Art. 5
1. Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.
2. Per la guardia che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Titolo II. Militare di truppa in servizio continuativo
Capo I. Del servizio continuativo in generale
Art. 6
1. Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.
2. Esso puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) servizio effettivo;
2) aspettativa;
3) sospensione dal servizio.
Art. 7
1. Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni:
1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
2) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
2. Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresi', una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena, restrittiva della liberta' personale.
Art. 8
1. L'anzianita' del militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso, e' ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.
Capo II. Aspettativa e sospensione dal servizio
Art. 9
1. Il militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) per prigionia di guerra;
b) per causa di provata infermita';
2. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
3. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
5. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
Art. 10
1. Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato.
2. Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, e' sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.
Art. 11
1. Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio.
2. Al militare in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
3. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.