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Riordinamento dell'indennita' ai primi capitani, dell'indennita' ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' elevata a lire 12.000.

2. Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1 luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

3. Agli ufficiali di cui al primo comma e' dovuta l'indennita' militare del grado superiore.

Art. 2

1. Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta un'indennita' di lire 9.700 mensili.

2. Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti e' dovuta un'indennita' giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennita' di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennita' e' soggetta alle riduzioni stabilite, dall'articolo 3, secondo comma della predetta legge.

Art. 3

1. Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma, dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta, la seguente indennita' giornaliera:

  1. 1) musicanti prime parti lire 107;

  2. 2) musicanti seconde parti lire 86;

  3. 3) musicanti terze parti lire 64.

Art. 4

1. Le indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

  1. a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

  2. b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

  3. c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

  4. d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

  5. e) durante le assenze ingiustificate;

  6. f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;

  7. g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 5

1. Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennita' e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

Art. 6

1. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

2. Capistazione radiotelegrafisti:

  1. 1) marescialli e brigadieri lire 130;

  2. 2) vice brigadieri lire 110;

  3. 3) appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

3. Operatori e telescriventisti:

  1. 1) marescialli e brigadieri lire 100;

  2. 2) vice brigadieri lire 90;

  3. 3) appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

4. Radiomontatori:

  1. 1) marescialli e brigadieri lire 100;

  2. 2) vice brigadieri lire 90;

  3. 3) appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

5. Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente dei Ministri delle finanze o dell'interno.

6. Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

Art. 8

1. Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sara' provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA