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Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al compimento di due anni di anzianita', computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero:
a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;
b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato.
La residua anzianita', di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, e' valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1ª classe.
Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresi' valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione.
L'anzianita' spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con l'anzianita', di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".

Art. 2

1. Le norme contenute nell'articolo 1 si applicano anche agli impiegati provenienti dai concorsi indetti ai sensi dell'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o delle precedenti disposizioni, e le promozioni a consigliere di 2ª classe e di 1ª classe, conferite o spettanti agli impiegati stessi posteriormente al 1 luglio 1956, sono riportate alle singole date di compimento delle prescritte anzianita', se piu' favorevoli.

Art. 3

1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con i normali fondi stanziati nel capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1960-61.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA