Delega al Governo per emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA