Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici un'anticipazione di lire 100 miliardi sui fondi dei conti correnti postali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 100.000 milioni, per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni.
Art. 2
1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare della predetta somma di lire 100.000 milioni.
2. Tali anticipazioni saranno somministrate come appresso:
1) esercizio finanziario 1961-62 milioni 15.000
" " 1962-63 " 25.000
" " 1963-64 " 15.000
" " 1964-65 " 15.000
" " 1965-66 " 10.000
" " 1966-67 " 10.000
" " 1967-68 " 10.000
Art. 3
1. Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata straordinaria dell'Azienda di Stato per I servizi telefonici.
2. Nello stato di previsione della spesa straordinaria di detta Azienda verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al potenziamento degli impianti previsti dal precedente articolo 1.
Art. 4
1. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ultima decade del mese di dicembre di ogni anno mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Azienda stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in relazione alle occorrenze per l'esecuzione dei lavori di potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni.
Art. 5
1. L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
2. Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.
Art. 6
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA