Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere di "Medicago sativa" ossia erba medica, "Trifolium pratense" ossia trifoglio violetto, "Trifolium repens" ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, di "Trifolium alexandrinum" ossia trifoglio alessandrino, e di "Trifolium incarnatum" ossia trifoglio incarnato, che non siano state colorate nei modi determinati dagli articoli seguenti.
Art. 2
1. La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia cosina gialla in polvere.
2. L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.
Art. 3
1. Sono esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili.
Art. 4
1. La trasgressione alle disposizioni della presente legge e' punita con ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5
1. La presente legge entrera' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - MARTINELLI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA