Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonche' alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA