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Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennita' giornaliera di ordine pubblico, alle indennita' di trasferta, di missione di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

  1. a) per l'indennita speciale giornaliera di
    pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica
    sicurezza al personale del Corpo delle guardie di
    pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri... L. 40.000.000

  2. b) per l'indennita giornaliera di ordine pub
    blico ai funzionari di pubblica sicurezza, al
    personale del Corpo delle guardie di pubblica
    sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............ " 60.000.000

  3. c) per le trasferte ed il rimborso di spese
    di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza,
    agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai
    componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
    curezza e a tutti gli altri agenti della forza
    pubblica per servizio fuori residenza; per la
    indennita di missione ed il rimborso di spese di
    trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie
    di pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia
    agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai
    componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
    curezza per i servizi resi nell'interesse della
    sicurezza pubblica............................... L. 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA